Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 17
(Interventi per la valorizzazione dell'artigianato di qualità)
1. La Regione promuove interventi a favore delle imprese artigiane a cui è stato conferito il riconoscimento di 'Qualità artigiana' di cui all'articolo 14. A tal fine:
a) promuove iniziative di comunicazione e diffusione della conoscenza delle attività artigianali finalizzate all'avvicinamento dei giovani alla professione artigiana;
b) promuove, anche tramite accordi pubblico-privato, l'allestimento di spazi e la realizzazione di eventi idonei alla presentazione e alla vendita dei prodotti artigianali di qualità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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