Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 7
Politiche regionali in materia di artigianato
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7
Art. 19
(Sanzioni)
1. In relazione all'annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, nella commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa statale di settore per l'esercizio di attività artigianali, il comune può disporre, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla stessa normativa, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono esercitate dai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), con le procedure ivi stabilite.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale