Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 7
Politiche regionali in materia di artigianato
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7
Art. 20
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)(1);
b) l'articolo 55 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(2);
c) la legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 (Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo' - Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana')(3);
d) l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021)(4);
e) la legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia)(5);
f) l'articolo 4, comma 24, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni)(6);
g) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2004)(7).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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