Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 7
Politiche regionali in materia di artigianato
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7
Art. 22
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per gli interventi per il riconoscimento di 'Qualità artigiana' e la valorizzazione dell'artigianato di qualità di cui agli articoli 14 e 17, stimate complessivamente in euro 400.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.
2. Gli interventi di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16 della presente legge, relativi alle politiche per il settore dell'artigianato non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; le spese correlate trovano copertura con le risorse della programmazione comunitaria PR FESR 2021-2027, con il concorso delle risorse vincolate provenienti dallo Stato o altri soggetti pubblici o privati, che abbiano la medesima finalità di sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato già stanziate nell'ambito della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titoli 1 e 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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