Legge Regionale
21 maggio 2026
, n. 10
Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Oggetto e finalità della presente legge sono determinare nel territorio lombardo le aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, individuando le aree idonee di cui all'articolo 11 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), al fine di conseguire l'obiettivo finale al 2030 di potenza aggiuntiva, rispetto a quella installata al 31 dicembre 2020, indicato nell'allegato C bis al d.lgs. 190/2024 e gli obiettivi annuali indicati nello stesso allegato, che ne disegnano la traiettoria.
2. La presente legge attua i principi generali di cui all'articolo 2 del d.lgs. 190/2024, contemperando la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili con le esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e delle attività agroalimentari, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale vigente.
3. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, la presente legge favorisce l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, valorizzando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e l'uso di ambiti già urbanizzati o comunque già compromesse sotto il profilo territoriale, con particolare riferimento a coperture di edifici, parcheggi, aree industriali e artigianali, siti produttivi, aree dismesse non residenziali, cave nelle porzioni esaurite e discariche cessate o ante-norma.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima, effettua la mappatura ricognitiva:
b) delle aree agricole sulle quali insistono gli impianti da fonti rinnovabili, per il calcolo di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
A partire dal primo aggiornamento dei servizi di mappa, sarà resa disponibile la percentuale di raggiungimento della superficie agricola utilizzata (SAU) per ciascun comune.
5. La Giunta regionale, dopo averne dato puntuale informativa tramite ANCI e UPL alle amministrazioni locali interessate, approva la mappatura delle aree di cui al comma 4 in formato digitale e la condivide, mediante pubblicazione di appositi servizi di mappa, nel Geoportale della Regione, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), consentendone la libera consultazione e l'utilizzo. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di aggiornamento periodico dei servizi di mappa digitali e approva una relazione recante le superfici relative ad ogni tipologia di area idonea, nonché i potenziali, espressi in termini di potenza, installabili in ciascuna area idonea. La relazione reca, altresì, le superfici agricole di cui alla lettera b) del comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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