Legge Regionale
21 maggio 2026
, n. 10
Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10
Art. 2
(Obiettivo finale di potenza da conseguire)
1. L'obiettivo minimo regionale di potenza nominale aggiuntiva al 2030 è quello di cui all'allegato C bis al d.lgs. 190/2024, pari a 8,766 GW incrementali rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020, pari a 8,64 GW.
2. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole destinate all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e di impianti di accumulo elettrochimico non sono superiori allo 0,8 per cento della SAU dell'intero territorio regionale, calcolato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo anche le SAU di cui ai commi 3, 6 e 7. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera g), del d.lgs. 190/2024, le aree agricole di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo contribuiscono al calcolo della percentuale di cui al primo periodo, comprensiva della superficie sulla quale insistono gli impianti agrivoltaici.
3. In ciascun comune la SAU destinabile a nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo, di impianti agrivoltaici e di impianti di accumulo elettrochimico, inclusi quelli con titolo perfezionato, ma non ancora installati alla data di entrata in vigore della presente legge, non può eccedere la percentuale del 3 per cento della SAU comunale.
4. In ciascuna provincia la SAU destinabile a nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo, di impianti agrivoltaici e di impianti di accumulo elettrochimico, inclusi quelli con titolo perfezionato, ma non ancora installati alla data di entrata in vigore della presente legge, non può eccedere la percentuale del 2 per cento della SAU provinciale.
5. Il raggiungimento delle percentuali stabilite ai commi 2 e 3 rende improcedibili, per le amministrazioni competenti per l'istruttoria, le nuove istanze di impianti fotovoltaici al suolo e di impianti agrivoltaici in area agricola e i procedimenti, eventualmente pendenti, alla data di raggiungimento di tali percentuali, riferiti alle medesime tipologie di impianti. È comunque fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4.
6. Per impianti destinati all'autoconsumo industriale o dei gestori dei servizi pubblici o destinati a comunità energetiche rinnovabili, la percentuale di cui al comma 3 può essere elevata dai comuni fino al 5 per cento della SAU comunale calcolata alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per gli impianti destinati all'autoconsumo industriale esclusivamente asserviti ad alimentare imprese energivore aventi fabbisogni uguali o superiori alle soglie indicate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore), è facoltà del comune elevare la percentuale di cui al comma 3 fino al 10 per cento della SAU comunale calcolata alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale possibilitàè estesa ai Consorzi di PMI industriali e a impianti in auto consumo collettivo artigianale (configurazioni Cacer ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR)).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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