Legge Regionale 21 maggio 2026 , n. 10

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10

Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite effetto fotovoltaico, composto da moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, altri componenti elettrici minori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387);
b) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione);
c) impianto agrivoltaico: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), del d.lgs. 190/2024;
d) volume agrivoltaico: spazio dedicato all'attività agricola, caratterizzato dal volume costituito dalla superficie occupata dall'impianto agrivoltaico (superficie maggiore tra quella individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna del profilo esterno di massimo ingombro dei moduli fotovoltaici e quella che contiene la totalità delle strutture di supporto) e dall'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo, ai sensi delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
e) superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico: somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto, in termini di superficie attiva, compresa la cornice, ai sensi delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
f) superficie di un sistema agrivoltaico: area che comprende la superficie utilizzata per coltura o anche zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico, ai sensi delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
g) superficie agricola utilizzata (SAU): superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati, ai sensi delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
h) revisione della potenza: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f sexies), del d.lgs. 190/2024;
i) impianto alimentato a biomassa legnosa: impianto per la produzione di energia elettrica, anche in cogenerazione o in trigenerazione, alimentato da biomassa legnosa;
j) biogas: combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio);
k) biometano: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 199/2021;
l) biometano avanzato: biometano prodotto dalle materie prime di cui all'Allegato VIII parte A del d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo;
m) area dismessa non residenziale: area o complesso edilizio non residenziale nello stato di fatto in cui è cessata l'attività economica o la funzione originaria (industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale/terziario) tale da determinare una perdita di funzionalità urbanistica ed edilizia rispetto alla funzione originaria o vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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