Legge Regionale 21 maggio 2026 , n. 10

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10

Art. 4
(Effetti dei vincoli in aree idonee)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 bis, comma 4, lettera m), e all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 190/2024, le semplificazioni amministrative previste all'articolo 11 quater del medesimo decreto legislativo non sono applicabili laddove un'area indicata come idonea ricada entro un territorio caratterizzato da una tutela paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o da un vincolo ambientale, compresi i parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) o della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), oppure ricada all'interno di siti della Rete Natura 2000, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar o delle zone di protezione dei siti UNESCO.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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