Legge Regionale 21 maggio 2026 , n. 10

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10

Art. 5
(Disposizioni applicabili sull'intero territorio regionale)
1. Entro le aree idonee non soggette a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, la realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile in attività libera, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 190/2024, non è soggetta all'esame dell'impatto paesistico, di cui all'articolo 35 della normativa del piano paesaggistico regionale.
2. Nel caso di progetti sottoposti a procedura abilitativa semplificata (PAS) o autorizzazione unica (AU), di impianti di tipologia fotovoltaico al suolo, agrivoltaico, di biogas, biometano e di accumulo elettrochimico, collocati in prossimità di aree residenziali o ricettori sensibili, quali asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, il comune può richiedere l'applicazione di una fascia di rispetto, a partire dal confine delle predette aree o ricettori, anche per la realizzazione di opportune mascherature. Tale fascia di rispetto può avere ampiezza fino a trenta metri per impianti di tipologia fotovoltaico al suolo e agrivoltaico e fino a centocinquanta metri per progetti relativi a impianti di biogas, biometano e impianti di accumulo elettrochimico.
3. L'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole del territorio regionale deve:
a) conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile;
b) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, che consentano di verificare l'impatto dell'installazione sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici.
4. Ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile, di cui alla lettera a) del comma 3, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o, in alternativa, la consulenza di un centro di assistenza agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali.
5. Decorsi tre anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico e, successivamente, con cadenza triennale qualora, in esito ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024, in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 3, sia accertato il mancato rispetto della percentuale stabilita all'articolo 11 bis, comma 2, dello stesso decreto legislativo, l'amministrazione procedente richiede al soggetto interessato un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, asseverato da un tecnico abilitato. Qualora, all'atto della successiva verifica, la produzione lorda vendibile risulti nuovamente inferiore all'80 per cento, si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024.
6. La struttura regionale competente in materia di agricoltura supporta, ove richiesto, i comuni per agevolare le verifiche di cui al comma 5.
7. Ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante prevedono l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. La Giunta regionale, nei casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di soggetti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati al primo periodo.
8. Con riferimento alle aree indicate all'articolo 11 bis, comma 1, lettera c), del d.lgs. 190/2024, è consentito, quale intervento funzionale all'ottimizzazione della resa degli impianti da fonti rinnovabili, il rimodellamento morfologico e il ripristino ambientale dei siti, mediante modifiche plano-altimetriche, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative ambientali vigenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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