Legge Regionale 21 maggio 2026 , n. 10

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10

Art. 6
(Aree idonee ulteriori, ai sensi dell'articolo 11 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 190/2024)
1. Nel territorio regionale si indicano le seguenti aree idonee, individuate ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, del d.lgs. 190/2024, secondo i principi e i criteri di cui al comma 4 dello stesso articolo 11 bis.
2. Per la fonte fotovoltaica, sono aree idonee:
a) le cave in attività, purché nelle porzioni ove l'attività estrattiva sia terminata;
b) le discariche ante-norma o cessate;
c) le aree a destinazione urbanistica industriale e terziaria negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
d) le aree dismesse non residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), della presente legge;
e) gli ambiti di trasformazione individuati dai PGT comunali, recanti le destinazioni d'uso di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera l), numero 4), del d.lgs.190/2024.
3. Per la fonte eolica sono aree idonee:
a) i siti nei quali sono presenti impianti di produzione di energia da fonte eolica e nei quali è possibile, eventualmente abbinando sistemi di accumulo, effettuare interventi di nuova realizzazione di impianti e, per gli impianti già realizzati, interventi di modifica, anche sostanziale, di rifacimento, di potenziamento e di integrale ricostruzione.
4. Per la fonte biomassa solida sono aree idonee:
a) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, come definiti all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), comprese le aree sulle quali siano già realizzati impianti a biomassa;
b) le discariche ante-norma o cessate;
c) le aree classificate industriali e a servizi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti tecnologici;
d) le aree dismesse non residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), della presente legge.
5. Per la fonte idraulica sono aree idonee:
a) nel rispetto del deflusso ecologico, i fiumi, i torrenti e, in ogni caso, i corsi d'acqua pubblici del reticolo idrico naturale demaniale, la rete dei canali artificiali di irrigazione e di bonifica di natura privata o anche pubblica, i canali demaniali d'irrigazione di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e gli altri canali artificiali di proprietà privata o anche pubblica, ivi comprese le condotte e le reti di adduzione e distribuzione, in pressione o a pelo libero, afferenti al servizio idrico integrato;
b) i siti, le aree, i beni immobili e i corsi d'acqua già oggetto di utilizzo, gli impianti di produzione di energia idroelettrica esistenti classificati come grandi o piccole derivazioni, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), per interventi di modifica, anche sostanziale, di rifacimento, di potenziamento e di integrale ricostruzione, fatte salve le relative procedure di concessione, rinnovo e variante di concessione, di cui al regio decreto 1775/1933 o, per le grandi derivazioni idroelettriche già esistenti, di riassegnazione delle concessioni secondo la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
6. Ai fini dell'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 4, lettera b), è necessario che, nell'ambito dei singoli procedimenti, sia verificata presso l'autorità competente per la discarica la compatibilità tecnica dell'impianto da realizzare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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