Legge Regionale 21 maggio 2026 , n. 10

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10

Art. 7
(Impianti geotermici)
1. Gli impianti geotermici, anche domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 6 della presente legge, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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