Legge Regionale
21 maggio 2026
, n. 10
Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10
Art. 8
(Disciplina conseguente all'approvazione della legge)
1. La Regione monitora l'attività amministrativa delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 27, comma 1, lettera a bis), e 28, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e la presentazione delle relative istanze per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e delle relative opere di connessione, di cui agli articoli da 7 a 9 del d.lgs. 190/2024, sono effettuati utilizzando unicamente la piattaforma informatica della Regione interoperabile, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera i bis), numero 2), della l.r. 26/2003, con la 'piattaforma SUER', di cui all'articolo 5 del d.lgs. 190/2024.
3. La Regione verifica l'avvenuto perfezionamento dei titoli di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 secondo le competenze di cui al comma 1 e i tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
4. In caso di mancato rispetto dei termini prescritti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003, la Regione interviene in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
5. Ai fini del monitoraggio per il raggiungimento della soglia di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano acquisiscono, dai soggetti proponenti, i progetti di impianti da fonti rinnovabili, le comunicazioni di messa in esercizio degli impianti, unitamente ai dati di potenza di entrata in esercizio degli stessi, di superficie occupata e di SAU occupata. Tali dati sono trasmessi, a cura degli enti locali di cui al primo periodo, con cadenza semestrale, agli uffici regionali competenti in materia di fonti energetiche rinnovabili.
6. Ai fini del monitoraggio per il raggiungimento delle soglie di SAU comunale e provinciale, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano acquisiscono dalla Regione il dato di saturazione della SAU dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
7. La Regione può, con legge, incrementare ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'obiettivo di potenza di cui all'articolo 2, comma 1, in ragione dell'evoluzione dei fabbisogni energetici regionali, e adeguare le percentuali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, contemperando le esigenze di tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del settore agricolo, e di promozione e incremento delle energie rinnovabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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