Legge Regionale
21 maggio 2026
, n. 10
Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10
Art. 9
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che documenta e descrive:
a) il numero di comunicazioni presentate ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 190/2024 e con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera i bis), numero 1), della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto e tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
b) il numero di procedure abilitative presentate con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera i bis), numero 1), della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
c) il numero di istanze di autorizzazione unica presentate con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera i bis), numero 1), della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
d) il numero di istanze relative a procedure sottoposte a valutazioni ambientali, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
e) il numero di titoli abilitativi perfezionati di cui alle lettere b), c), e d), potenza aggiuntiva abilitata, potenza aggiuntiva entrata in esercizio, superficie occupata e SAU occupata;
f) la SAU occupata per ciascun territorio provinciale, dettagliata per comune, con impianti fotovoltaici con moduli al suolo e con impianti agrivoltaici ed eventuale raggiungimento delle soglie previste all'articolo 2 da parte di comuni dello stesso territorio;
g) l'elenco degli enti che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati relativi alla saturazione delle soglie di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 6 e 7, ciascuno per quanto di competenza;
h) l'indicazione delle compensazioni territoriali previste, monetizzate o effettivamente realizzate, con specificazione della loro destinazione;
i) l'indicazione dei controlli eseguiti sugli impianti agrivoltaici, dei relativi esiti e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate;
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie alle attività di valutazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale