Legge Regionale
21 maggio 2026
, n. 10
Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-05-21;10
Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. 190/2024 e a quelli di valutazione ambientale per la realizzazione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili avviati dalla data di entrata in vigore della stessa legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. I progetti di cui ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli di valutazione ambientale, concorrono, ove approvati e riferiti a superfici agricole utilizzate, alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 2.
3. Il soggetto proponente può optare per l'applicazione delle disposizioni sulle aree idonee ulteriori, individuate all'articolo 6, in caso di procedura, inclusa quella di valutazione ambientale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non risulti già compiuta la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) approva e pubblica i contenuti dei servizi di mappa digitali e la relazione di cui all'articolo 1, comma 5, e li aggiorna, con cadenza almeno annuale, in ragione di esigenze conseguenti a nuove disposizioni normative, a variazioni derivanti da modifiche della pianificazione territoriale o a modifiche dell'obiettivo di potenza da conseguire, ai sensi dell'articolo 2 . Ai fini dell'aggiornamento di cui al primo periodo la Giunta regionale tiene conto, altresì, dell'esito dei procedimenti amministrativi per il rilascio o la formazione dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e delle relative opere di connessione. La Regione trasmette al Ministero competente i contenuti di servizi di mappa digitali, la relazione e i relativi aggiornamenti;
b) approva e pubblica sul BURL i requisiti oggettivi, soggettivi e tecnici per la realizzazione e conduzione di impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati che garantiscono la prosecuzione dell'attività agricola, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024.
5. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 4, lettera b), la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2024, n. XII/2783, recante 'Approvazione di indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole', resta efficace, per quanto applicabile, ove compatibile con le previsioni di cui alla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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