Legge Regionale 22 giugno 2026 , n. 15

Legge di semplificazione 2026

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-22;15

Art. 1
1. All'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(1)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del presente comma, in caso di modifiche all'ALS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 13, 13 bis, 14 e 15. Le modifiche degli impegni finanziari di cui all'articolo 7, comma 13 bis, non si considerano di carattere sostanziale per gli ALS sottoscritti sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dall'amministrazione proponente, a condizione che, al contempo, le modifiche degli impegni:
a) non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari per la Regione;
b) siano approvate all'unanimità dal collegio di vigilanza.'.
2. La sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 19/2019, prevista al comma 1 del presente articolo, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge agli ALS:
a) promossi a decorrere da tale data;
b) sottoscritti e non ancora conclusi alla data di cui alla lettera a), purché sussistano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo periodo dello stesso comma 7, fatta salva l'approvazione, anche successiva alla sottoscrizione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 29 novembre 2019, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi