Legge Regionale 22 giugno 2026 , n. 15

Legge di semplificazione 2026

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-22;15

Art. 2
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(2) sono sostituiti dai seguenti:
'1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale nel quale sono iscritti d'ufficio i rifugi, sulla base delle SCIA pervenute al sistema informativo regionale di gestione dei flussi turistici di cui all'articolo 14, comma 3.
2. La competente direzione generale provvede ad escludere dall'elenco le strutture che, a seguito di verifica, non soddisfano le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37 e a darne comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza di cui agli articoli 39 e 40.'.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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