Legge Regionale
22 giugno 2026
, n. 15
Legge di semplificazione 2026
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-22;15
Art. 5
(Modifica all'articolo 17 bis della l.r. 26/2003)
1. Il comma 6 dell'articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(5)è sostituito dal seguente:
'6. La Regione provvede al finanziamento degli interventi predisposti dai comuni competenti relativi alle aree interessate da situazioni di emergenza igienico-sanitaria, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale, conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sono definite, oltre ai criteri di priorità e alle procedure per la concessione del finanziamento, le condizioni per l'accertamento delle situazioni di emergenza igienico-sanitaria di cui al primo periodo.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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