Legge Regionale 26 giugno 2026 , n. 16

Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16

Art. 1
(Oggetto e disposizioni generali)
1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere relative a reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e dei commi 6 e 7 del presente articolo, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di concorrere al perseguimento degli obiettivi di sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nonché di preservazione e miglioramento dell'ambiente e della salute nel settore dell'energia ai sensi dell'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, valorizzando, al contempo, le consolidate competenze maturate sul territorio lombardo e le correlate specificità, in applicazione dei principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure per:
a) la costruzione e l'esercizio, sul territorio regionale, delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione, ossia fino a 1.000 Volt, di media tensione, ossia superiori a 1.000 Volt e fino a 30.000 Volt, e di alta tensione, ossia superiore a 30.000 Volt e fino a 220.000 Volt, non facenti parte della RTN;
b) gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento delle reti e degli impianti esistenti rientranti nelle tipologie di cui alla lettera a);
c) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle reti e degli impianti di cui alle lettere a) e b), fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica di cui al comma 1 sono opere di pubblica utilità, di norma ricollocabili, salvo siano state dichiarate inamovibili per ragioni di prevalente interesse pubblico.
4. Gli elettrodotti di distribuzione di nuova costruzione, quelli esistenti ovvero quelli sostitutivi di questi ultimi:
a) sono progettati in coerenza con le specifiche delle smart grid, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
b) in centri abitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono realizzati in cavo interrato, ad esclusione dei casi di interferenze manifeste non ovviabili con l'applicazione delle usuali tecniche costruttive o il cui superamento richieda oneri non coerenti con l'investimento complessivo;
c) qualora interrati, sono posati, in via prioritaria e sempre che non vi siano contrarie esigenze tecniche di esercizio, in corrispondenza di banchine stradali di aree pubbliche e di uso pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200.
5. La presentazione di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche in cavo interrato in alta tensione prevede la realizzazione di trincee polifunzionali atte ad allocare reti di sottoservizi in conformità alle norme tecniche CEI-UNI.
6. La costruzione e l'esercizio di linee elettriche, nonché le modifiche sulle reti e gli impianti esistenti di competenza non statale che costituiscono opere di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora autorizzate o abilitate contestualmente all'impianto di produzione, sono sottoposte al medesimo regime autorizzativo o abilitativo dell'impianto, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) da parte degli enti competenti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e), della l.r. 26/2003.
7. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e), della l.r. 26/2003, le province e la Città metropolitana di Milano svolgono, nel territorio di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione delle infrastrutture elettriche di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Ai fini della razionalizzazione e dell'aggiornamento della disciplina di competenza della Regione, la presente legge prevede, altresì, ulteriori disposizioni riguardanti infrastrutture elettriche non appartenenti alla RTN ai sensi dell'articolo 11, riferite a soggetti non titolari del servizio di distribuzione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, anche agli impianti e alle reti elettriche di cui all'articolo 11, secondo la disciplina ivi prevista.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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