Legge Regionale
26 giugno 2026
, n. 16
Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale
(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16
Art. 2
(Autorizzazione unica)
1. Gli interventi riguardanti la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse sono soggetti ad autorizzazione unica, fatte salve le procedure semplificate previste agli articoli 3, 4 e 5.
2. L'istanza di autorizzazione è presentata alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, anche per via telematica, corredata dal progetto di fattibilità tecnico-economica, sottoscritto da un tecnico, anche interno all'azienda, costituito almeno da:
a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle stesse;
b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati;
c) documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza, ove prescritta, relativa al progetto in autorizzazione;
d) documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ove prescritta;
e) documentazione riportante l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda ottenere anche il vincolo preordinato all'esproprio;
f) elenco ed eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, che confluiscono nel procedimento unico per l'autorizzazione di cui al presente articolo;
g) l'esito della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico o l'esito finale di tale verifica preventiva, qualora disposta ai sensi dell'articolo 41, comma 4, e dell'allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
h) planimetria e sezioni in scala adeguata, riportanti gli attraversamenti e i parallelismi delle opere da costruire, con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi;
i) relazione tecnica attestante il rispetto delle disposizioni previste dal vigente d.p.c.m. 8 luglio 2003, di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
3. In caso di interventi che interessano territori della Regione relativi a due o più province o a una o più province e alla Città metropolitana di Milano, è considerata autorità competente la provincia o la Città metropolitana di Milano maggiormente interessata dal progetto in termini di relativa estensione territoriale.
4. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l'istanza è, altresì, corredata dalla documentazione richiesta ai sensi della specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso in cui non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente ne dà attestazione nell'istanza di autorizzazione.
5. Nel rispetto del principio di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al presente articolo è rilasciata all'esito di un procedimento unico, ai sensi degli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al quale partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese, in ogni caso, quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico. La determinazione conclusiva del procedimento unico sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, fatti salvi i casi in cui la normativa statale preveda specifiche forme di autorizzazione non sostituibili.
6. La documentazione elencata al comma 2, integrata, per le aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione di cui al comma 4 e da quella eventualmente prescritta dalla normativa di settore, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, l'autorità competente attiva i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, commi 9-bis e seguenti, della legge 241/1990, assicurando la conclusione del procedimento entro ulteriori quarantacinque giorni.
9. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
10. L'autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 52 quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
11. Entro dodici mesi dal termine dei lavori, il proponente trasmette alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, l'attestazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto autorizzato, mediante dichiarazione sottoscritta da un tecnico, anche interno all'azienda, di avvenuta realizzazione dell'opera in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione unica, anche nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
12. La dichiarazione di cui al comma 11, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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