Legge Regionale
26 giugno 2026
, n. 16
Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale
(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16
Art. 3
(Procedura abbreviata)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 6, gli interventi riguardanti la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili agli stessi aventi tensione superiore a 1.000 Volt e fino a 30.000 Volt possono essere soggetti a procedura abbreviata, su istanza del soggetto interessato.
2. Possono essere soggetti a procedura abbreviata, su istanza del soggetto interessato, anche gli interventi relativi alla sostituzione dei sostegni con variazione dell'altezza pari, al massimo, al 30 per cento dell'altezza dei sostegni esistenti, ferme restando le eventuali verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo.
3. L'istanza di procedura abbreviata è presentata alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto di fattibilità tecnico-economica e da una dettagliata relazione, sottoscritti da un tecnico, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con eventuali reti interferite, con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati, nonché con i regolamenti edilizi vigenti, l'assenza di vincoli, la non assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora i lavori non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. La procedura abbreviata è, comunque, corredata da una dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto proponente in merito alla disponibilità dell'area interessata dall'intervento e all'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate.
4. In caso di interventi soggetti a procedura abbreviata, per i quali sia necessario acquisire lo svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, ovvero autorizzazioni per la tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, tali provvedimenti sono acquisiti dal proponente e allegati all'istanza di procedura abbreviata, salvo che la provincia o la Città metropolitana di Milano provveda direttamente per gli atti di relativa competenza.
5. La provincia o la Città metropolitana di Milano, ove riscontri, entro il termine di cui al primo periodo del comma 3, l'assenza di una o più delle condizioni e allegazioni stabilite, notifica al proponente e alle amministrazioni eventualmente interessate l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere la procedura abbreviata conforme alle previsioni di legge. In caso di falsa attestazione del tecnico, la provincia o la Città metropolitana di Milano informa l'autorità giudiziaria. Il proponente apporta le necessarie modifiche o anche integrazioni entro trenta giorni dalla notifica; in tale ipotesi, il termine di cui al primo periodo del comma 3 decorre dalla data in cui le stesse modifiche o anche integrazioni sono state apportate. È, comunque, fatta salva la facoltà di ripresentare l'istanza di procedura abbreviata con le modifiche o anche le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto previsto ai commi da 1 a 4.
6. Al termine dei lavori il proponente trasmette alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, l'attestazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato con l'istanza di procedura abbreviata, allegando la dichiarazione sottoscritta da un tecnico, anche interno all'azienda. Tale dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento.
7. In caso di interventi che interessano territori della Regione relativi a due o più province o a una o più province e alla Città metropolitana di Milano, è considerata autorità competente la provincia o la Città metropolitana di Milano maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale.
8. Ove sia necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o in caso di variante agli strumenti urbanistici esistenti, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione unica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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