Legge Regionale
26 giugno 2026
, n. 16
Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale
(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16
Art. 4
(Autocertificazione)
1. Per gli interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione, contenuti entro cinquanta metri rispetto al tracciato originale di tali reti e impianti, è consentito ricorrere all'autocertificazione, in ragione del limitato impatto dell'intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o di impianto e al relativo tracciato.
2. Fermi restando la disponibilità dell'area interessata e il rispetto dei vincoli esistenti, previe verifica di interferenza e, fuori dai casi di cui al comma 3, lettera e), verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli interventi di cui al comma 1 sono avviati immediatamente, a seguito della presentazione, anche per via telematica, di una autocertificazione resa alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dal legale rappresentante del proponente.
3. L'autocertificazione comprende i seguenti atti:
a) la dichiarazione circa la preesistenza della rete o dell'impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti di cui all'articolo 6, comma 6;
b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;
c) i dati identificativi dell'impresa alla quale il proponente intende affidare la realizzazione dei lavori;
e) la dichiarazione, a firma di un tecnico, anche interno all'azienda, attestante che i lavori non comportano nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;
f) dichiarazione attestante, nei casi di necessità, il motivo per cui un intervento, nell'ambito della pertinenza di cui al comma 1, non sia realizzato in cavo interrato, nei siti richiamati dall'articolo 1, comma 4, lettera b).
4. All'autocertificazione è allegata una relazione tecnica corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, la compatibilità delle opere da realizzare con eventuali reti interferite e la conformità alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché al piano paesaggistico regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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