Legge Regionale 26 giugno 2026 , n. 16

Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16

Art. 5
(Attività libera)
1. Nel rispetto dei vincoli esistenti e ferma restando la disponibilità dell'area interessata, non necessitano di alcun titolo gli interventi:
a) riguardanti reti e impianti di distribuzione di energia elettrica e le opere indispensabili agli stessi, aventi tensione fino a 1.000 Volt;
b) di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, indipendentemente dalla tensione, anche ai fini dell'ammodernamento tecnologico;
c) di de-ramificazione e taglio di piante, strettamente necessari per la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e paesaggistica, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio, di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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