Legge Regionale
26 giugno 2026
, n. 16
Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale
(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16
Art. 6
(Misure per l'acquisizione di atti necessari e prodromici agli interventi di costruzione, modifica, rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche)
1. Qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione di energia di cui all'articolo 1, comma 1, da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione, gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, nonché in siti del patrimonio mondiale UNESCO.
3. La realizzazione di reti e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio.
4. Per la realizzazione delle reti e impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.
5. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita.
6. In caso di alto rischio o di registrata perdita del servizio di distribuzione di energia elettrica relativo alla rete di media tensione, dovuto a guasto o deterioramento, per il quale sussiste l'esigenza di pronto intervento, con dichiarazione, da parte del distributore, di avvenuta attivazione del piano di emergenza, predisposto secondo la norma CEI 0-17 (Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica), sono realizzabili mediante autocertificazione, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, gli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti necessari al ripristino delle condizioni e della funzionalità della rete di distribuzione elettrica, senza limiti di estensione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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