Legge Regionale 26 giugno 2026 , n. 16

Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16

Art. 7
(Tutela della salute e coordinamento con la pianificazione territoriale)
1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e di garantire un corretto sviluppo del territorio regionale, il gestore che realizza nuove reti o impianti di distribuzione di energia elettrica in media e alta tensione, disciplinati dalla presente legge, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'opera trasmette all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e ai comuni territorialmente interessati apposita comunicazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, in particolare:
a) le planimetrie dell'opera realizzata;
b) l'indicazione della distanza di prima approssimazione;
c) ogni ulteriore elemento tecnico necessario ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13 e della pianificazione territoriale.
3. Le informazioni di cui al comma 2 possono essere utilizzate anche ai fini dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione comunale e alla corretta valutazione degli interventi edilizi e urbanistici ricadenti nelle aree interessate dalle distanze di prima approssimazione, ai fini dell'adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente per il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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