Legge Regionale 26 giugno 2026 , n. 16

Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16

Art. 8
(Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti)
1. Tutte le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt non appartenenti alla RTN si considerano soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del richiedente e in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili.
2. Tutte le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt sono inamovibili, salvo ove sia necessario il relativo spostamento per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità da parte dell'amministrazione procedente.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'esercente ha il diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento, delle spese occorse per effettuare i relativi lavori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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