Legge Regionale 26 giugno 2026 , n. 16

Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16

Art. 9
(Indennità)
1. L'indennità per l'imposizione di servitùè riconosciuta secondo quanto disposto all'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province, della Città metropolitana di Milano, dei comuni e degli altri enti locali, la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1è sostituita dal pagamento di un canone o dalle tasse previste dalle vigenti norme sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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