Legge Regionale 26 giugno 2026 , n. 16

Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16

Art. 10
(Vigilanza, controllo e applicazione di sanzioni amministrative)
1. Spetta alle province e alla Città metropolitana di Milano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, nonché l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) 63,00 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in assenza dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 2 o in caso di omessa presentazione dell'istanza di procedura abbreviata o dell'autocertificazione di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4;
b) 86,00 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata, in caso di non conformità delle opere al progetto o in caso di omesso adempimento delle connesse misure prescrittive, (qualora le opere realizzate non comportino rischi per l'incolumità e la salute pubblica, né pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali, né danni ai beni interferiti; prima di procedere all'irrogazione della sanzione, l'autorità competente ai sensi della presente legge diffida il responsabile a conformare l'opera entro il termine di novanta giorni; in caso di accertato inadempimento a seguito della diffida, si applica la sanzione amministrativa di cui alla presente lettera;
c) 123,00 euro per ogni metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di accertamento di rischio per l'incolumità e la salute pubblica, di pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali o di danni ai beni interferiti, conseguenti alle violazioni e alle inadempienze di cui alle lettere a) e b).
2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia territorialmente competente.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente competente, può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio, a spese del soggetto responsabile ai sensi della normativa vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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