Legge Regionale 26 giugno 2026 , n. 16

Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16

Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La presente legge si applica ai procedimenti avviati dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per i procedimenti pendenti alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le procedure amministrative vigenti prima di tale data, fatta salva la facoltà, per il proponente, di presentare, entro trenta giorni dalla stessa data, nuova istanza o autocertificazione ai sensi della presente legge.
3. Resta gestito da ARPA il catasto regionale degli elettrodotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), inteso come raccolta organizzata di informazioni e dati sulle infrastrutture elettriche lineari e puntuali insistenti sul territorio regionale. Il gestore della RTN comunica al gestore del catasto regionale di cui al primo periodo le informazioni e i dati per il catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con gli stessi tempi e le stesse modalità previsti per l'implementazione di quest'ultimo.
4. Ove non diversamente disposto, i rinvii alle norme abrogate di cui all'articolo 12, ovunque previsti nell'ordinamento regionale vigente, si intendono riferiti, in quanto compatibili e fatti salvi gli effetti prodotti, alle corrispondenti previsioni della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi