Legge Regionale
7 agosto 2026
, n. 22
Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33 del 11 Agosto 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-08-07;22
Art. 7
(Misure per la sanità lombarda e modifiche di leggi regionali)
1. Per la sperimentazione della progettualità dedicata al contrasto dell'obesità tramite l'utilizzo di farmaci agonisti del recettore GLP1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di euro 2.000.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 2 'Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) per la promozione e il sostegno ai soggiorni educativi terapeutici (campi scuola) per bambini e ragazzi con diabete mellito di tipo 1, per l'esercizio finanziario 2026 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 2 'Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
3. Per l'esercizio finanziario 2026 è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 1 'Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 per assicurare il cofinanziamento delle rette degli asili nell'ambito del welfare aziendale del personale infermieristico.
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025)(2), le parole 'programma sperimentale regionale screening neonatale esteso (SNE) all'atrofia muscolare spinale' sono sostituite dalle seguenti: 'programma sperimentale regionale di screening neonatale esteso (SNE) e di screening genetici neonatali e rivolti alle categorie a rischio'.
5. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2025, n. 13 (Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali)(3) dopo le parole 'servizi dermatologici' sono inserite le seguenti: 'e oculistici'.
6. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 20 (Legge di stabilità 2026-2028)(4) la parola 'donne' è soppressa.
7. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2026-2028 derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3). Dai restanti commi del presente articolo non discendono maggiori oneri per il bilancio regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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