Legge Regionale
7 agosto 2026
, n. 22
Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33 del 11 Agosto 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-08-07;22
Art. 12
(Inserimento dell'articolo 138 ter e sostituzione dell'articolo 147 nella l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 138 bis è inserito il seguente:
'Art. 138 ter
(Libretto segna catture digitale del pescato)
1. È istituito il libretto segna catture digitale del pescato. In tutte le acque di tipo A e di tipo B della regione ove è consentita l'attività di pesca, i pescatori autorizzati sono tenuti all'utilizzo del libretto segna catture digitale.
2. La compilazione del libretto segna catture digitale è effettuata per i pescatori professionisti alternativamente prima dello sbarco, prima del trasbordo, presso il porto di sbarco e in ogni caso prima del caricamento su qualsiasi mezzo di trasporto; per i pescatori dilettanti ricreativi dopo ogni cattura e prima di riprendere la pesca.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali', la Giunta regionale provvede al rilascio e alla distribuzione del libretto segna catture digitale, stabilendo, con contestuale deliberazione, le modalità di utilizzo e di compilazione.
4. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2028 i libretti di cui all'articolo 138 bis e al presente articolo sono considerati equivalenti ad ogni effetto di legge. Dal 1° gennaio 2029, l'utilizzo del libretto segna catture digitale è obbligatorio in via esclusiva e cessa la validità del libretto di cui all'articolo 138 bis.';
(Libretto segna catture digitale del pescato)
1. È istituito il libretto segna catture digitale del pescato. In tutte le acque di tipo A e di tipo B della regione ove è consentita l'attività di pesca, i pescatori autorizzati sono tenuti all'utilizzo del libretto segna catture digitale.
2. La compilazione del libretto segna catture digitale è effettuata per i pescatori professionisti alternativamente prima dello sbarco, prima del trasbordo, presso il porto di sbarco e in ogni caso prima del caricamento su qualsiasi mezzo di trasporto; per i pescatori dilettanti ricreativi dopo ogni cattura e prima di riprendere la pesca.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali', la Giunta regionale provvede al rilascio e alla distribuzione del libretto segna catture digitale, stabilendo, con contestuale deliberazione, le modalità di utilizzo e di compilazione.
4. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2028 i libretti di cui all'articolo 138 bis e al presente articolo sono considerati equivalenti ad ogni effetto di legge. Dal 1° gennaio 2029, l'utilizzo del libretto segna catture digitale è obbligatorio in via esclusiva e cessa la validità del libretto di cui all'articolo 138 bis.';
b) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:
'Art. 147
(Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)
1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni:
2. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
3. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza.
4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a euro 100,00.
5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca e autorizzazioni di bacino è soggetto alla sanzione di euro 30,00 purché provveda all'esibizione della stessa all'ufficio competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.
6. L'accertamento delle infrazioni compete alle province. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.
7. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.
8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. Sono confiscati i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione del pescato utilizzati per commettere le infrazioni di cui alla lettera a) del comma 1 e all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c).
9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e quelli di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dall'autorità competente, tenuto conto della loro destinazione d'uso.
10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici regionale e della Provincia di Sondrio è immediatamente confiscata; se è ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.'.
(Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)
1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;
b) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
c) sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 141; la medesima sanzione si applica a chiunque trattiene il carpione del Garda (Salmo carpio) e a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, per la tutela degli storioni autoctoni;
d) sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 5.000,00 a euro 18.000,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;
e) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;
f) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 800,00 per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; qualora la reimmissione dopo la cattura riguardi esemplari appartenenti alla specie Silurus glanis si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a diciotto mesi;
g) sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica ricreativa senza essere munito di licenza di tipo B o ricevuta di pagamento in favore della Regione e sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;
h) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'articolo 146, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza per dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa per trentasei mesi;
i) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.000,00 per chi esercita la pesca in acque dove la pesca è vietata o viola le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chi, in possesso di licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;
j) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 5 e 6;
k) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00 per chi viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.
2. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
3. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza.
4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a euro 100,00.
5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca e autorizzazioni di bacino è soggetto alla sanzione di euro 30,00 purché provveda all'esibizione della stessa all'ufficio competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.
6. L'accertamento delle infrazioni compete alle province. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.
7. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.
8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. Sono confiscati i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione del pescato utilizzati per commettere le infrazioni di cui alla lettera a) del comma 1 e all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c).
9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e quelli di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dall'autorità competente, tenuto conto della loro destinazione d'uso.
10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici regionale e della Provincia di Sondrio è immediatamente confiscata; se è ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.'.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 138 ter della l.r. 31/2008, come inserito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si provvede nel limite di euro 20.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, mediante incremento di pari importo della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 2 'Caccia e pesca' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2026-2028 come riportato nella sezione 2a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 147 della l.r. 31/2008, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo e di competenza della Regione, stimati in euro 30.000,00 annui sono introitati al Titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 30200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026 e successivi e destinati, nel rispetto dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 9.2.8 dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) medesimo decreto legislativo, alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 2 'Caccia e pesca' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 e successivi per la tutela e il ripopolamento della fauna ittica, come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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