Legge Regionale
7 agosto 2026
, n. 22
Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33 del 11 Agosto 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-08-07;22
Art. 15
(Modifiche agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della l.r. 1/2003)
1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 7è sostituito dal seguente:
'1. Le ASP sono enti pubblici non economici volti al perseguimento di finalità di rilevanza sociale, sociosanitaria, sanitaria ed educativa.';
b) al comma 5 dell'articolo 7 le parole 'alle attività di programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative' sono sostituite dalle seguenti: 'alla programmazione delle attività sociali, sociosanitarie, sanitarie ed educative';
c) al comma 6 dell'articolo 7 le parole 'o di indirizzo' sono soppresse;
d) l'articolo 8è sostituito dal seguente:
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione, le modalità di nomina del vice-presidente, le competenze degli organi e il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.
3. Il consiglio di amministrazione delle ASP di I classe è composto da cinque membri, così nominati:
a) due componenti nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia;
b) due componenti nominati dal comune in cui l'ente ha la propria sede legale, tra i quali viene designato il presidente;
c) un componente nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
4. Il consiglio di amministrazione delle ASP derivanti da IPAB appartenenti alla classe seconda, è composto da cinque membri, così nominati:
a) due amministratori nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia;
c) un amministratore nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
5. Nelle ASP aventi origine da IPAB di natura associativa il componente di cui alla lettera c) del comma 3 è nominato dall'assemblea dei soci.
6. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento restano in carica fino alla scadenza del collegio.
7. Il presidente delle ASP di II classe è nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. È sostituito dal vice-presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
8. Il consiglio di amministrazione delle ASP di I e di II classe è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
9. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione delle ASP di I e di II classe:
d) approvare i piani e programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
10. Nelle aziende aventi natura associativa lo statuto, i bilanci e il conto economico sono deliberati dall'assemblea dei soci, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto medesimo.
11. I requisiti per accedere alle cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, e sono certificati a norma dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000.
12. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e dall'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'autorità di controllo.
13. Sono incompatibili con le cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c):
a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP;
d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda, nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
14. Le incompatibilità di cui al comma 13 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede la commissione di controllo di cui all'articolo 15.
15. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
16. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto.
17. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso l'autorità di controllo, di cui all'articolo 15, provvede alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L'organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.
18. La carica di componente del consiglio di amministrazione dà diritto ad una indennità omnicomprensiva a carico dell'ASP determinata dalla Giunta regionale in base alla classificazione dell'ente e, in ogni caso, in misura non superiore rispettivamente per il presidente all'80 per cento e per gli altri componenti al 15 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2013.';
18. La carica di componente del consiglio di amministrazione dà diritto ad una indennità omnicomprensiva a carico dell'ASP determinata dalla Giunta regionale in base alla classificazione dell'ente e, in ogni caso, in misura non superiore rispettivamente per il presidente all'80 per cento e per gli altri componenti al 15 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2013.';
e) al comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché tra gli idonei alla nomina a direttore generale e tra gli idonei alle nomine a direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociosanitario presenti, rispettivamente, nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e negli elenchi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).' ;
f) al comma 1 bis dell'articolo 9 le parole 'E' nominato dal consiglio di indirizzo' sono sostituite dalle seguenti: 'È nominato dal consiglio di amministrazione' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché tra gli idonei alla nomina a direttore generale e tra gli idonei alle nomine a direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociosanitario, presenti rispettivamente nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 171/2016 e negli elenchi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 della l.r. 33/2009.';
i) il comma 1 dell'articolo 10è abrogato;
l) il comma 2 dell'articolo 14è sostituito dal seguente:
'2. Nel caso in cui si verifichino perdite di gestione, il consiglio di amministrazione provvede a darne immediata comunicazione alla Giunta regionale e alla commissione di controllo.';
p) al comma 8 dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
', nonché tra gli idonei alle nomine a direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociosanitario di cui all'articolo 9, commi 1 e 1 bis.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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