Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 6
(Rapporti internazionali e comunitari)
1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla Costituzione, sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato; promuove l'affermazione del principio di sussidiarietà e riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.
2. La Regione concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea.
4. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale europea e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività politiche, economiche, sociali e culturali.
5. La Regione sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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