Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 12
(Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.
2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia