Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 14
(Funzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.
3. Spetta al Consiglio in particolare:
b) formulare proposte di legge alle Camere ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;
c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
f) approvare il programma regionale di sviluppo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo della Regione, proposti dal Presidente della Regione;
g) deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
h) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi piani settoriali e intersettoriali aventi carattere pluriennale;
i) dettare con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali;
j) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
k) definire i procedimenti per la consultazione continuativa, da parte del Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali;
l) istituire con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità amministrative e agenzie regionali;
m) dettare le norme generali per la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero per la promozione della costituzione di tali enti, determinando le competenze della Giunta e del Consiglio;
n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni, nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia