Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 14
(Funzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.
3. Spetta al Consiglio in particolare:
a) approvare il regolamento generale e il regolamento contabile del Consiglio;
b) formulare proposte di legge alle Camere ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;
c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
d) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
f) approvare il programma regionale di sviluppo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo della Regione, proposti dal Presidente della Regione;
g) deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
h) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi piani settoriali e intersettoriali aventi carattere pluriennale;
i) dettare con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali;
j) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
k) definire i procedimenti per la consultazione continuativa, da parte del Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali;
l) istituire con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità amministrative e agenzie regionali;
m) dettare le norme generali per la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero per la promozione della costituzione di tali enti, determinando le competenze della Giunta e del Consiglio;
n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni, nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV;
p) deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti di cui all'articolo 48, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, e ai propri atti d'indirizzo politico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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