1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento generale.
2. Il regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei gruppi consiliari. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo fanno parte del gruppo misto.
3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia