Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 22
(Autonomia del Consiglio regionale)
1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento contabile.
3. Il personale, appartenente al ruolo organico consiliare, garantisce l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei singoli consiglieri regionali.
4. Il Consiglio regionale istituisce, con legge regionale, appositi uffici e organismi di studio e di ricerca che collaborano direttamente con i singoli consiglieri e con i gruppi consiliari al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento della loro attività, nonché di assicurare l'effettiva indipendenza e autonomia del mandato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia