Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 26
(Mozione di sfiducia)
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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