Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 28
(Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
e) predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria;
g) delibera i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera in merito alle liti attive e passive, con facoltà di attribuzione alla dirigenza;
h) nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera p). Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza, quando ne sia prevista la presenza, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia