Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 30
(Proroga delle funzioni)
1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale:
a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili;
b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;
c) le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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