Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 30
(Proroga delle funzioni)
1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale:
a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia