Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 34
(Iniziativa delle leggi regionali)
1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa.
3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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