Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 41
(Regolamenti delegati)
1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che può anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.
2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34.
3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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