Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 46
(Principi generali dell'azione amministrativa)
1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Regione impronta l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.
4. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.
5. È assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti ed è prevista l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti.
6. Nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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