Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 46
(Principi generali dell'azione amministrativa)
1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Regione impronta l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.
4. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.
5. È assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti ed è prevista l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia