Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 47
(Organismi di studio e di ricerca)
1. L'amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari all'esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto.
2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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