Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 56
(Programmazione regionale)
1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonché attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.
3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono senza vincolo di destinazione nel bilancio regionale secondo le modalità disciplinate dalla legge.
4. La Regione può ricorrere all'indebitamento contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese d'investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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