Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 56
(Programmazione regionale)
1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonché attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia