Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 64
(Procedimento di approvazione dello Statuto)
1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
2. In seconda deliberazione il Consiglio regionale passa alla votazione finale, a maggioranza assoluta, del progetto di legge statutaria senza procedere alla discussione degli articoli; non sono ammessi emendamenti.
3. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia