Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 4
(Elezioni suppletive)
1. Nell'eventualità di elezioni suppletive, si seguono i criteri di votazione di cui all'articolo 3, qualora si tratti di sostituire il Presidente, ambedue i Vice Presidenti, ambedue i Segretari o l'intero Ufficio di presidenza.
2. Quando debba essere sostituito un solo Vice Presidente o un solo Segretario, risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, garantita comunque l'osservanza dell'articolo 16 dello Statuto.
3. Le operazioni relative sono dirette dai componenti dell'Ufficio di presidenza rimasti in carica, con la presenza di almeno tre componenti; se ciò non è possibile, e nel caso di rinnovo totale, le operazioni sono dirette dal consigliere più anziano di età e dai due consiglieri più giovani presenti alla seduta, nelle funzioni di Presidente e di Segretari provvisori.
4. In caso di dimissioni, ogni componente dell'Ufficio di presidenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo componente.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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