Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 12
(Dimissioni dei consiglieri regionali)
1. Il consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio e alla Giunta delle elezioni.
2. Le dimissioni sono annunciate e discusse nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla loro presentazione e hanno effetto, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, dalla loro accettazione.
3. Nel caso il Consiglio respinga le dimissioni e il consigliere le ripresenti entro i dieci giorni successivi, esse acquistano efficacia dalla data di ripresentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.
4. Le dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica o un ufficio incompatibile con la carica di consigliere regionale hanno effetto dalla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi