Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 17
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)
1. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni previste dall'articolo 16, comma 3, dello Statuto e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Ufficio di presidenza:
a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita le altre funzioni stabilite dal regolamento di contabilità;
b) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;
c) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;
d) garantisce l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 14, comma 1, e 18, comma 4, dello Statuto;
h bis) adotta i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei consiglieri regionali nei casi previsti dall'articolo 64, comma 5;(25)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia