Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 30
(Ordine del giorno delle commissioni)
1. Ciascuna commissione discute e delibera soltanto su materie di propria competenza e su argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le priorità stabilite in sede di programmazione dei lavori consiliari e inserite nel calendario del Consiglio regionale.
2. L'ordine del giorno reca esclusivamente gli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta.
3. Possono essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta del componente della Giunta regionale, qualora la relativa proposta sia approvata da un numero di componenti che, a norma dell'articolo 35, comma 1, dispongano di almeno due terzi dei voti, ferma restando l'osservanza del calendario dei lavori consiliari.
4. L'ordine del giorno di ogni riunione è comunicato al Presidente del Consiglio, che provvede a farlo inserire nel calendario degli impegni settimanali.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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