Regolamento Interno 9 giugno 2009 , n. VIII/840(1)

Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840

Art. 32
(Intervento in commissione dei componenti della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Regione e gli assessori possono intervenire alle sedute delle commissioni con diritto di proposta e di parola. Il Presidente può farsi rappresentare da un sottosegretario.
2. Gli assessori sono tenuti a intervenire alle sedute:
a) per rispondere ad interrogazioni e interpellanze;
b) se richiesti dalle commissioni nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo, a norma dell'articolo 51;
c) negli altri casi in cui il loro intervento sia richiesto dalla commissione.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi